Trust
Il Trust è un istituto giuridico.
Questo termine significa che i beni in trust sono separati dal restante patrimonio del Trustee. Essi sono di sua proprietà ma non si confondono con gli altri suoi beni proprio perché la proprietà del Trustee è particolare: essa è svuotata da tutte le utilità che il bene può procurare al proprietario ed è finalizzata all'attuazione del programma stabilito dal Disponente.
Il Trustee non può avvantaggiarsi personalmente dall'essere proprietario dei beni in trust, non può fare suoi i frutti, né godere dei beni stessi, è tenuto solo ad utilizzarli (gestirli, venderli, permutarli, ecc.) nell'interesse dei Beneficiari. La segregazione fa sì che in caso di morte del Trustee i beni in trust non rientrano nella sua successione ereditaria, ma continuano ad essere regolati dalle norme dell'atto istitutivo, passando in proprietà del Trustee successivo.
Inoltre, anche se il Trustee è coniugato in regime di comunione legale dei beni, i beni in trust sono esclusi da tale regime: l'acquisto è sempre personale in quanto funzionalizzato al programma del trust.
Il Trustee non può avvantaggiarsi personalmente dall'essere proprietario dei beni in trust, non può fare suoi i frutti, né godere dei beni stessi, è tenuto solo ad utilizzarli (gestirli, venderli, permutarli, ecc.) nell'interesse dei Beneficiari. La segregazione fa sì che in caso di morte del Trustee i beni in trust non rientrano nella sua successione ereditaria, ma continuano ad essere regolati dalle norme dell'atto istitutivo, passando in proprietà del Trustee successivo.
Inoltre, anche se il Trustee è coniugato in regime di comunione legale dei beni, i beni in trust sono esclusi da tale regime: l'acquisto è sempre personale in quanto funzionalizzato al programma del trust.
Infine se vicende personali portino al fallimento del Trustee o all'instaurazione di procedure esecutive o di azioni revocatorie nei suoi confronti, i beni in trust non potranno essere attaccati dai creditori personali del Trustee in quanto segregati nel suo patrimonio cioè sottoposti a un "vincolo di destinazione" poiché finalizzati al raggiungimento dello scopo prefissato dal Disponente e a un "vincolo di separazione" poiché separati sia dal patrimonio del Disponente, da cui quei beni si staccano, sia dal patrimonio personale del Trustee, con il quale quei beni non si confondono, il tutto nell'interesse dei beneficiari. Quindi la situazione dei beni in trust è la seguente:
• Essi non sono più del Disponente che se ne è spogliato mettendoli sotto il controllo del Trustee, uscendo di scena;
• Sono separati dai restanti beni del Trustee, per quanto detto sopra;
• Non sono ancora dei Beneficiari ai quali arriveranno solo al termine del Trust.
• Essi non sono più del Disponente che se ne è spogliato mettendoli sotto il controllo del Trustee, uscendo di scena;
• Sono separati dai restanti beni del Trustee, per quanto detto sopra;
• Non sono ancora dei Beneficiari ai quali arriveranno solo al termine del Trust.